意大利对政党成员资格的限制(以及与西班牙和巴西宪法经验有关的限制)

Antonello Lo Calzo Lo Calzo
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In linea generale, il tema può essere analizzato sotto diverse prospettive: una che si colloca sul versante della garanzia di indipendenza e imparzialità della funzione; e altre due che, avendo riguardo all’incidenza sulla partecipazione politica, si collocano, individualmente, dal punto di vista del soggetto che subisce la limitazione ai propri diritti, e, collettivamente, da quello della tenuta della capacità di mediazione politica e di rappresentanza dei partiti. Per quanto si tratti di un’esigenza che può investire una pluralità di soggetti, diversificati quanto a funzioni, ma equiparati sul piano della necessità di garantire che queste vengano tenute il più possibile indenni dai rischi della faziosità politica (anche apparente), è opportuno osservare come l’attenzione si sia prevalentemente focalizzata su una particolare categoria di funzionari pubblici – i magistrati – anche in ragione della maggiore delicatezza dei principi che regolano la loro posizione costituzionale. Partendo, quindi, dall’esperienza italiana, il disposto a cui occorre in primo luogo far riferimento è quello dell’art. 98, comma 3, Cost. Si badi bene, la Costituzione italiana sancisce la possibilità di stabilire “limitazioni”, non l’obbligo per il legislatore di introdurre “divieti”.","PeriodicalId":490912,"journal":{"name":"Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico","volume":"103 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Le limitazioni all’iscrizione ai partiti politici in Italia (e in rapporto all’esperienza costituzionale spagnola e brasiliana)\",\"authors\":\"Antonello Lo Calzo Lo Calzo\",\"doi\":\"10.52028/rfdfe.v13.i25.art02.it\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Una questione che ha sollecitato l’intervento del legislatore in diverse esperienze costituzionali è quella che attiene alla possibilità di fissare delle limitazioni alla partecipazione politica – e, nello specifico, all’iscrizione ai partiti politici – per determinate categorie di soggetti, in ragione della peculiarità delle funzioni che gli stessi sono chiamati ad assolvere nella sfera pubblica. 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摘要

在各种宪法经验中,促使立法机构进行干预的一个问题是,鉴于某些类别的个人在公共领域所履行职能的特殊性质,对其政治参与--特别是政党成员资格--设置限制的可能性。一般来说,可以从不同的角度来分析这个问题:一个角度是保证职能的独立性和公正性;另一个角度是考虑到对政治参与的影响,分别从权利受到限制的主体的角度,以及从政党的政治调解和代表能力的恢复能力的角度来分析这个问题。虽然这种需要会影响到多种主体,这些主体的职能各不相同,但在确保他们尽可能不受政治事实风险(甚至是明显的风险)的影响方面是平等的,但我们应该注意到,人们的注意力主要集中在某一类公职人员--地方法官--这也是因为规范其宪法地位的原则更为微妙。因此,从意大利的经验出发,首先必须提及的条款是《意大利宪法》第 98 条第 3 款。请注意,意大利宪法认可的是制定 "限制 "的可能性,而不是立法者制定 "禁止 "的义务。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Le limitazioni all’iscrizione ai partiti politici in Italia (e in rapporto all’esperienza costituzionale spagnola e brasiliana)
Una questione che ha sollecitato l’intervento del legislatore in diverse esperienze costituzionali è quella che attiene alla possibilità di fissare delle limitazioni alla partecipazione politica – e, nello specifico, all’iscrizione ai partiti politici – per determinate categorie di soggetti, in ragione della peculiarità delle funzioni che gli stessi sono chiamati ad assolvere nella sfera pubblica. In linea generale, il tema può essere analizzato sotto diverse prospettive: una che si colloca sul versante della garanzia di indipendenza e imparzialità della funzione; e altre due che, avendo riguardo all’incidenza sulla partecipazione politica, si collocano, individualmente, dal punto di vista del soggetto che subisce la limitazione ai propri diritti, e, collettivamente, da quello della tenuta della capacità di mediazione politica e di rappresentanza dei partiti. Per quanto si tratti di un’esigenza che può investire una pluralità di soggetti, diversificati quanto a funzioni, ma equiparati sul piano della necessità di garantire che queste vengano tenute il più possibile indenni dai rischi della faziosità politica (anche apparente), è opportuno osservare come l’attenzione si sia prevalentemente focalizzata su una particolare categoria di funzionari pubblici – i magistrati – anche in ragione della maggiore delicatezza dei principi che regolano la loro posizione costituzionale. Partendo, quindi, dall’esperienza italiana, il disposto a cui occorre in primo luogo far riferimento è quello dell’art. 98, comma 3, Cost. Si badi bene, la Costituzione italiana sancisce la possibilità di stabilire “limitazioni”, non l’obbligo per il legislatore di introdurre “divieti”.
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