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In linea generale, il tema può essere analizzato sotto diverse prospettive: una che si colloca sul versante della garanzia di indipendenza e imparzialità della funzione; e altre due che, avendo riguardo all’incidenza sulla partecipazione politica, si collocano, individualmente, dal punto di vista del soggetto che subisce la limitazione ai propri diritti, e, collettivamente, da quello della tenuta della capacità di mediazione politica e di rappresentanza dei partiti. Per quanto si tratti di un’esigenza che può investire una pluralità di soggetti, diversificati quanto a funzioni, ma equiparati sul piano della necessità di garantire che queste vengano tenute il più possibile indenni dai rischi della faziosità politica (anche apparente), è opportuno osservare come l’attenzione si sia prevalentemente focalizzata su una particolare categoria di funzionari pubblici – i magistrati – anche in ragione della maggiore delicatezza dei principi che regolano la loro posizione costituzionale. Partendo, quindi, dall’esperienza italiana, il disposto a cui occorre in primo luogo far riferimento è quello dell’art. 98, comma 3, Cost. 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Le limitazioni all’iscrizione ai partiti politici in Italia (e in rapporto all’esperienza costituzionale spagnola e brasiliana)
Una questione che ha sollecitato l’intervento del legislatore in diverse esperienze costituzionali è quella che attiene alla possibilità di fissare delle limitazioni alla partecipazione politica – e, nello specifico, all’iscrizione ai partiti politici – per determinate categorie di soggetti, in ragione della peculiarità delle funzioni che gli stessi sono chiamati ad assolvere nella sfera pubblica. In linea generale, il tema può essere analizzato sotto diverse prospettive: una che si colloca sul versante della garanzia di indipendenza e imparzialità della funzione; e altre due che, avendo riguardo all’incidenza sulla partecipazione politica, si collocano, individualmente, dal punto di vista del soggetto che subisce la limitazione ai propri diritti, e, collettivamente, da quello della tenuta della capacità di mediazione politica e di rappresentanza dei partiti. Per quanto si tratti di un’esigenza che può investire una pluralità di soggetti, diversificati quanto a funzioni, ma equiparati sul piano della necessità di garantire che queste vengano tenute il più possibile indenni dai rischi della faziosità politica (anche apparente), è opportuno osservare come l’attenzione si sia prevalentemente focalizzata su una particolare categoria di funzionari pubblici – i magistrati – anche in ragione della maggiore delicatezza dei principi che regolano la loro posizione costituzionale. Partendo, quindi, dall’esperienza italiana, il disposto a cui occorre in primo luogo far riferimento è quello dell’art. 98, comma 3, Cost. Si badi bene, la Costituzione italiana sancisce la possibilità di stabilire “limitazioni”, non l’obbligo per il legislatore di introdurre “divieti”.