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La trascrizione effettuata con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari dell’atto istitutivo di trust autodichiarato (Trib. Catanzaro, 5 aprile 2023)
Massima Il trust autodichiarato è ammissibile in Italia in virtù della ratifica della Convenzione de L’Aja anche alla luce della presenza nell’ordinamento italiano di figure affini quali i vincoli di destinazione previsti dall’art. 2645-ter del codice civile, i quali, al pari del trust auto-dichiarato, non prevedono né la bilateralità dell’atto di istituzione né tantomeno la destinazione “traslativa”. Il trust autodichiarato stipulato in Svizzera non necessita, ai fini della trascrizione in Italia, di legalizzazione, ma solo dell’apposizione dell’apostille, in forza della ratifica da parte di Svizzera e Italia della Convenzione de L’Aja del 1961. L’atto istitutivo di trust autodichiarato avente a oggetto beni immobili può essere trascritto “a favore” e “contro” il disponente.