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Gli obblighi positivi riguardanti la libertà di espressioni: un mero potenziale o un potere reale?
Non c’erano fulmini, né tuoni, né un Re degli Dei ad annunciare l’occasione. Al contrario, la Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte) ha annunciato in modo molto sfortunato la propria pronuncia più ampia per statuire gli obblighi positivi degli Stati membri del Consiglio d’Europa volti a garantire la libertà di parola. La Corte ha affermato che gli Stati membri sono essenzialmente tenuti a facilitare un dibattito pubblico inclusivo e pluralistico. La formulazione più ampia ed estesa si trova nel paragrafo 137 della sentenza Dink c. Turchia: