I diritti dei passeggeri in caso di ritardo nel trasporto marittimo: l'assenza di una definizione di "partenza" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1177/2010
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Abstract
Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato si è pronunciato per la pri-ma volta sulla portata applicativa degli artt. 16, §1, 17, §1, e 18, §1, del Reg. (UE) n. 1177/2010 e, in particolare, sulla nozione di "partenza". Al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle ascritte violazioni del regolamento da par-te del vettore marittimo, l'attenzione del Consiglio di Stato si è dunque con-centrata sulla ratio di tali disposizioni normative, per comprendere quale sia la portata applicativa dei diritti che il predetto regolamento riconosce ai pas-seggeri viaggianti via mare.