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I principi metodologici che l’Authority e tenuta a promuovere sono i seguenti: 1. analisi del rischio: valutazione (Authority); gestione del controllo (Commissione – F.V.O.); comunicazione (Authority); 2. rintracciabilita: percorsi, tracciati in etichettatura, degli alimenti, mangimi e ingredienti dalla produzione primaria alla tavola; 3. precauzione: possibilita per uno Stato membro di limitare o vietare la commercializzazione di un prodotto, legittimamente commercializzato in altro Stato o Paese terzo soltanto se puo giustificare la difesa di un interesse legittimo, come protezione della salute pubblica, adottando comunque misure proporzionate; 4. sussidiarieta: necessita di cooperazione tra gli Organismi e Istituzioni scientifiche degli Stati membri e Paesi terzi, per assicurare tempestivi ed affidabili pareri scientifici nelle emergenze che supportino la sicurezza alimentare e dei mangimi; 5. equivalenza: gli alimenti importati devono soddisfare requisiti igienico-sanitari almeno equivalenti a quelli degli alimenti e mangimi di propria produzione esportati. 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摘要
饲料和食品安全白皮书》(1997年《绿皮书》一样食品法的调整和协调)和一份政策文件,U。e .消费者信心下降后产生了最近发生的公共卫生紧急情况(疯牛病,二恶英的肉类中,存在或G . M .,等等)。为了制定食品安全政策,欧洲联盟认为有必要设立欧洲食品安全管理局(欧洲食品安全管理局),该管理局被赋予科学和技术责任,其特点是独立、科学卓越和行动透明。该机构的主要任务是正确管理科学咨询意见,这些意见已得到宣传,并及时送交委员会和欧洲议会。管理局必须促进的方法原则如下:风险分析:评估(权威);控制管理(佣金- f.o.o);通信(管理局);2. 可追溯性:从初级生产到餐桌的路线、标签、食品、饲料和成分;3. 预防措施:一个会员国只有在能够证明保护公共卫生的合法利益是合理的情况下,才有可能限制或禁止在另一个国家或第三国合法销售的产品的销售,同时采取适当的措施;4. 辅助性:需要会员国和第三国的科学机构和机构之间的合作,以确保在紧急情况下及时和可靠的科学建议,以支持食品和饲料安全;5. 等效性:进口食品必须符合至少与出口食品和饲料相同的卫生要求。Reg。(ec)第178/2002号是第一批行动之一,也是委员会在2000年白皮书中提出的更广泛方案框架内采取的基本措施。
Libro bianco della U.E. 2000 sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi
Il LIBRO BIANCO sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi (alla stregua del LIBRO VERDE 1997 per l’adeguamento ed armonizzazione della normativa alimentare) e un documento programmatico che la U.E. ha prodotto a seguito del calo della fiducia del consumatore per le emergenze sanitarie verificatesi negli ultimi tempi (mucca pazza, diossina nelle carni, presenza di O.G.M., etc.). Per lo sviluppo di una politica della sicurezza alimentare, la U.E. ha ritenuto essenziale istituire la European Food Safety Authority (E.F.S.A.) alla quale e stata attribuita responsabilita tecnicoscientifica con precipui caratteri di indipendenza, eccellenza scientifica e trasparenza di azione. Compito principale dell’Authority e la corretta gestione dei pareri scientifici, pubblicizzati e trasmessi in tempo reale alla Commissione ed al Parlamento europeo. I principi metodologici che l’Authority e tenuta a promuovere sono i seguenti: 1. analisi del rischio: valutazione (Authority); gestione del controllo (Commissione – F.V.O.); comunicazione (Authority); 2. rintracciabilita: percorsi, tracciati in etichettatura, degli alimenti, mangimi e ingredienti dalla produzione primaria alla tavola; 3. precauzione: possibilita per uno Stato membro di limitare o vietare la commercializzazione di un prodotto, legittimamente commercializzato in altro Stato o Paese terzo soltanto se puo giustificare la difesa di un interesse legittimo, come protezione della salute pubblica, adottando comunque misure proporzionate; 4. sussidiarieta: necessita di cooperazione tra gli Organismi e Istituzioni scientifiche degli Stati membri e Paesi terzi, per assicurare tempestivi ed affidabili pareri scientifici nelle emergenze che supportino la sicurezza alimentare e dei mangimi; 5. equivalenza: gli alimenti importati devono soddisfare requisiti igienico-sanitari almeno equivalenti a quelli degli alimenti e mangimi di propria produzione esportati. Il Reg. (CE) n.178/2002 e uno dei primi atti e, insieme, il provvedimento base emanato nell’ambito del piu vasto programma della Commissione esposto nel LIBRO BIANCO 2000.