{"title":"Il trust cosiddetto «di garanzia»: in bilico tra il patto marciano e la par condicio creditorum (Trib. Milano, sez. spec. impresa, 7 marzo 2022)","authors":"Giulio Errani","doi":"10.35948/1590-5586/2022.211","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Massima\nIl trust nel quale il disponente, successivamente fallito, conferisce il 60% del capitale di una S.r.l. al fine di metterlo a garanzia della posizione creditoria di una terza società – titolare del 20% del capitale della predetta S.r.l. e la quale aveva concesso finanziamenti al disponente –, prevedendo che il trustee possa soddisfare la posizione di detta società attraverso la gestione del fondo in trust e attribuirle il fondo stesso in tutto o in parte qualora il disponente sia inadempiente, non viola il divieto di patto commissorio, in quanto il trustee non può attribuire alla società beneficiaria beni in trust di valore superiore all’importo dovutole. Siffatto trust è nullo per violazione dell’art. 15 lett. e) della Convenzione de L’Aja in quanto è stato istituito quando il disponente versava in stato di insolvenza, prefigura pagamenti preferenziali in danno dei creditori e sottrae i beni in trust alla gestione degli organi della procedura fallimentare.","PeriodicalId":83376,"journal":{"name":"Trusts and estates","volume":"74 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Trusts and estates","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2022.211","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Massima
Il trust nel quale il disponente, successivamente fallito, conferisce il 60% del capitale di una S.r.l. al fine di metterlo a garanzia della posizione creditoria di una terza società – titolare del 20% del capitale della predetta S.r.l. e la quale aveva concesso finanziamenti al disponente –, prevedendo che il trustee possa soddisfare la posizione di detta società attraverso la gestione del fondo in trust e attribuirle il fondo stesso in tutto o in parte qualora il disponente sia inadempiente, non viola il divieto di patto commissorio, in quanto il trustee non può attribuire alla società beneficiaria beni in trust di valore superiore all’importo dovutole. Siffatto trust è nullo per violazione dell’art. 15 lett. e) della Convenzione de L’Aja in quanto è stato istituito quando il disponente versava in stato di insolvenza, prefigura pagamenti preferenziali in danno dei creditori e sottrae i beni in trust alla gestione degli organi della procedura fallimentare.