{"title":"Effetti dello scioglimento del trust sull'azione revocatoria e legittimazione passiva dei beneficiari (Trib. Velletri, 24 dicembre 2021)","authors":"Maria Cristina Gruppuso","doi":"10.35948/1590-5586/2022.149","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Massima\nLo scioglimento del trust che interviene nel corso del giudizio instaurato per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di conferimento dei beni comporta la cessazione della materia del contendere.\nNell’esperimento dell’azione revocatoria di trust, i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni che ne formano oggetto non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari. Al contrario, sono legittimati passivi il debitore e il trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.\nÈ revocabile ex art. 2901 cod. civ. la costituzione di un trust familiare da parte del debitore avvenuta successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente di riscossione: l’eventus damni sussiste per aver il conferimento di beni in trust comportato una variazione quantitativa del patrimonio tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione del credito e per non avere il disponente dimostrato la titolarità di un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le pretese creditorie; la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in capo al solo debitore in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla tempistica della costituzione del trust rispetto al sorgere del credito.","PeriodicalId":83376,"journal":{"name":"Trusts and estates","volume":"91 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Trusts and estates","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2022.149","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Massima
Lo scioglimento del trust che interviene nel corso del giudizio instaurato per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di conferimento dei beni comporta la cessazione della materia del contendere.
Nell’esperimento dell’azione revocatoria di trust, i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni che ne formano oggetto non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari. Al contrario, sono legittimati passivi il debitore e il trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. la costituzione di un trust familiare da parte del debitore avvenuta successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente di riscossione: l’eventus damni sussiste per aver il conferimento di beni in trust comportato una variazione quantitativa del patrimonio tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione del credito e per non avere il disponente dimostrato la titolarità di un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le pretese creditorie; la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in capo al solo debitore in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla tempistica della costituzione del trust rispetto al sorgere del credito.