{"title":"Su una vicenda pro bono (Trib. Lodi, 9 luglio 2022)","authors":"Giovanni Alessi, L. Bellini","doi":"10.35948/1590-5586/2023.233","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"MassimaÈ stato istituito un trust ai sensi della L. 22 giugno 2016, n. 112 (“Dopo di Noi”) a favore di un soggetto debole già sottoposto ad amministrazione di sostegno, consentendone la dotazione di parte significativa del patrimonio dello stesso.\nSi è operata un’integrazione dei due istituti al fine di garantire una protezione completa al soggetto fragile. In tal senso, la versatilità del trust rispetto ad altri istituti ha consentito la fluidificazione dei processi legati inscindibilmente alle scelte di vita a favore del beneficiario e all’amministrazione del suo patrimonio.\nPertanto, in sede di istituzione si è optato per un coordinamento dei compiti dell’amministratore di sostegno, del guardiano e del trustee in relazione al ruolo irrinunciabile del giudice tutelare.","PeriodicalId":301791,"journal":{"name":"N° 1 (gennaio-febbraio)","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"N° 1 (gennaio-febbraio)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.233","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
MassimaÈ stato istituito un trust ai sensi della L. 22 giugno 2016, n. 112 (“Dopo di Noi”) a favore di un soggetto debole già sottoposto ad amministrazione di sostegno, consentendone la dotazione di parte significativa del patrimonio dello stesso.
Si è operata un’integrazione dei due istituti al fine di garantire una protezione completa al soggetto fragile. In tal senso, la versatilità del trust rispetto ad altri istituti ha consentito la fluidificazione dei processi legati inscindibilmente alle scelte di vita a favore del beneficiario e all’amministrazione del suo patrimonio.
Pertanto, in sede di istituzione si è optato per un coordinamento dei compiti dell’amministratore di sostegno, del guardiano e del trustee in relazione al ruolo irrinunciabile del giudice tutelare.