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Non riconoscibilità del trust liquidatorio istituito da società insolvente successivamente dichiarata fallita (Trib. Como, 15 marzo 2022)
Massima
Il trust liquidatorio in cui una S.r.l. in liquidazione, successivamente fallita, conferisce il proprio patrimonio è nullo in quanto istituito quando la società era insolvente. Il guardiano è esonerato da responsabilità per la restituzione dei beni segregati in siffatto trust e dell’importo realizzato tramite la loro vendita qualora la persona designata non abbia mai ricoperto tale carica, non avendo sottoscritto l’atto istitutivo e avendo rifiutato l’incarico a mezzo pec.
La mancanza di un guardiano, qualora tale figura sia prevista nell’atto istitutivo, importa la nullità del trust.