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Il vincolo sportivo: estensione dell’applicabilità dell’istituto e potenzialità afflittiva nei procedimenti disciplinari sportivi
Il contatto diretto delle atlete o degli atleti al fine di cooptarne le prestazioni verso il proprio sodalizio non è l’unica condotta che può evocarsi come “violazione del vincolo sportivo”: ve ne sono altre che, pur generiche, ed in buona fede, che possono costituire l’oggetto di un procedimento disciplinare, quali la presentazione di semplice progetto educativo e sportivo nel contesto territoriale limitrofo.
La pronuncia in commento traccia un limite alla potenzialità applicativa dell’istituto: vi è violazione dei doveri di fedeltà e probità sportiva allorquando l’esercizio di una libera manifestazione del pensiero e della progettualità sportiva è scevra da intenti di illecita cooptazione diretta, ed esercitata, piuttosto, in modo generale ed indeterminato ad una serie di soggetti potenzialmente raggiungibili.