Interpretazione giudiziale di clausole sulle spettanze beneficiarie (App. Firenze, 21 marzo 2023)

Antonio Semproni
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Abstract

Massima La circostanza che la persona fisica che riveste l’ufficio di trustee sia citata in giudizio nella sua qualità di trustee non fa sì che si sia inteso rivolgersi a lui quale legale rappresentante del trust, ma si giustifica in relazione all’oggetto della domanda di cui all’art. 2932 cod. civ., rientrante nella proprietà attribuita a tale medesima persona in qualità di trustee. La clausola dell’atto istitutivo secondo cui “ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento” è sottoposta alla giurisdizione italiana radica questa giurisdizione in ogni controversia relativa ai diritti dei beneficiari, quale quella con cui il beneficiario chiede ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento del fondo in trust. In un atto istitutivo il quale preveda, in due clausole, che i beneficiari finali sono il trustee per la quota di 3/5 e l’attore per la quota di 2/5 e, in un comma di una di queste due clausole, che l’unico beneficiario finale è l’attore qualora il disponente muoia prima del termine finale della durata del trust - circostanza concretamente verificatasi - non sussistono indici di incertezza negoziale, ragion per cui questo atto istitutivo deve essere interpretato ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base del testo, senza valorizzare elementi estrinseci né ricorrere all’art. 1371 cod. civ. a sostegno di un’esegesi meno gravosa per il trustee obbligato a titolo gratuito. In nessun modo la clausola dell’atto istitutivo che esonera il trustee da responsabilità per violazioni dell’atto medesimo può precludere la condanna del trustee alle spese processuali.
关于受益人权利的条款的司法解释(适用于佛罗伦萨,2023年3月21日)
在主要诉讼程序中,受托人办公室的自然人以受托人的身份被传唤,这一事实并不意味着受托人打算以受托人的法律代表的身份向受托人提出申请,而是根据第6条第(1)款所述的申请的主题向受托人提出申请。2832 cod。《民法》。在这方面,应当指出的是,根据《条约》第177条,一个会员国没有履行其义务。成立法》条款,即“任何争端关于信托基金的影响或受益人的权利或任何其他实体在提到这一工具”是意大利的这一管辖权管辖的每个受益人的权利的争议有关,与前条所要求的受益人。2832 cod。《民法》。信托转移。在建立该法令规定,受托人两个条款,最终受益者是3 / 5和演员的比例为2 / 5中所占的份额,并在一款两种条款,原告如果是最终唯一受益者disponente死亡时间的最后期限之前信托基金- - -没有索引的情况下实际谈判的不确定性,因此,必须通过在案文的基础上重建当事各方的共同意图来解释这一决定,而不增加外在的因素,也不诉诸第17条。1371 cod。《民法》。支持减轻受托人的负担。在任何情况下,设立条款免除受托人违反该条款的责任,并不排除受托人被命令支付诉讼费用。
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