{"title":"Finalità apparenti e reali del trust: azione di simulazione e azione revocatoria (Trib. Firenze, 25 luglio 2022)","authors":"Mario Baraldi","doi":"10.35948/1590-5586/2023.234","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"MassimaLa sola allegazione del perseguimento, da parte del disponente, di un fine reale – frodare i creditori – divergente dalla finalità apparente del trust non vale a provare la simulazione del trust.\nÈ revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato a beneficio dei discendenti istituito dal disponente-trustee, fideiussore di una s.a.s. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per il fatto che nessun ulteriore bene immobile residua nel patrimonio del disponente-trustee, a nulla rilevando che, ai sensi dell’atto istitutivo, il trustee può garantire i debiti verso le banche della s.a.s., pure considerato che mai il trustee si è avvalso di detta facoltà; la scientia damni in capo al disponente-trustee, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla qualità di socio della s.a.s. in capo al disponente-trustee (che era quindi a conoscenza del dissesto societario), dalla natura autodichiarata del trust e dal fatto che il disponente-trustee poteva discrezionalmente impiegare i redditi a vantaggio dei beneficiari (così permanendo nella disponibilità dei beni in trust).","PeriodicalId":301791,"journal":{"name":"N° 1 (gennaio-febbraio)","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"N° 1 (gennaio-febbraio)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35948/1590-5586/2023.234","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
MassimaLa sola allegazione del perseguimento, da parte del disponente, di un fine reale – frodare i creditori – divergente dalla finalità apparente del trust non vale a provare la simulazione del trust.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato a beneficio dei discendenti istituito dal disponente-trustee, fideiussore di una s.a.s. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per il fatto che nessun ulteriore bene immobile residua nel patrimonio del disponente-trustee, a nulla rilevando che, ai sensi dell’atto istitutivo, il trustee può garantire i debiti verso le banche della s.a.s., pure considerato che mai il trustee si è avvalso di detta facoltà; la scientia damni in capo al disponente-trustee, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla qualità di socio della s.a.s. in capo al disponente-trustee (che era quindi a conoscenza del dissesto societario), dalla natura autodichiarata del trust e dal fatto che il disponente-trustee poteva discrezionalmente impiegare i redditi a vantaggio dei beneficiari (così permanendo nella disponibilità dei beni in trust).